Il DURC di congruità è una misura introdotta per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare negli appalti pubblici, in particolare per prevenire che gli appaltatori riducano i costi della manodopera al di sotto dei livelli standard per potersi aggiudicare gli appalti. Questa pratica può portare all’assunzione di personale non regolare per mantenere bassi i costi.
Inizialmente, il legislatore ha cercato di escludere i costi della manodopera dai ribassi applicabili, paragonandoli ai costi per la sicurezza. Successivamente, ha tentato di stabilire il costo del personale basandosi sui salari minimi della contrattazione collettiva. Inoltre, ha collegato i ribassi sul personale all’anomalia dell’offerta, sottoponendoli a una valutazione di congruità da parte dell’ente appaltante. Tuttavia, queste misure si sono scontrate con la pratica.
Per affrontare queste sfide, è stato introdotto il DURC di congruità, un controllo ex post che verifica la correttezza dell’incidenza della manodopera nei cantieri. Questo documento attesta che il numero di lavoratori impiegati corrisponde effettivamente a quello necessario per l’esecuzione dei lavori.
Questo sistema è stato introdotto con il Decreto Semplificazioni (Legge 120/2020) e normato dal DM 143/2021.
Le disposizioni sono entrate in vigore il 1° novembre 2021 e si applicano sia ai lavori pubblici sia a quelli privati con un valore totale di almeno 70.000 euro. Tuttavia, non si applicano alla ricostruzione delle zone colpite dai terremoti del 2016, per le quali sono state emesse ordinanze speciali.
Ripetiamo:
Il DURC di congruità è obbligatorio per tutti i cantieri pubblici e per quelli privati con un valore pari o superiore a 70 mila euro.
Questo sistema di verifica è stato stabilito con il primo Decreto Semplificazioni del Governo Conte II e ulteriormente definito con l’Accordo collettivo.
Il DURC di congruità come funziona?
Il DURC di congruità è un controllo che verifica se la manodopera utilizzata in un appalto è proporzionata al lavoro da svolgere. Questo non solo per assicurare la regolarità formale, ma anche per garantire che il numero di lavoratori e le ore lavorate, così come i contratti applicati, siano adeguati alla tipologia e alla dimensione dell’opera.
Alla conclusione dell’appalto, si verifica che l’appaltatore abbia impiegato un numero di lavoratori e un livello retributivo congrui con l’opera eseguita. Se non rispettato, si sospetta l’uso di manodopera non dichiarata e l’appaltatore è tenuto a giustificare le discrepanze e a pagare i contributi dovuti.
La valutazione della congruità del numero di lavoratori si basa su una tabella di percentuali presuntive di congruità, allegata all’Accordo Collettivo del settore edile del 10 settembre 2020, che considera diverse categorie di lavoro.
Per ciascuna categoria di lavoro, vengono definiti degli indici minimi di congruità. Dopo aver esaminato i dati forniti dalle imprese o dai committenti, le Casse Edili emettono il Durc di congruità.
Quando scatta la verifica
La verifica del DURC di congruità si applica nei seguenti casi:
- Lavori Edili Pubblici: Per tutti i lavori edili pubblici, indipendentemente dall’importo, realizzati tramite appalti pubblici.
- Lavori Edili Privati: Per i lavori edili privati con un valore superiore a 70.000 euro.
La definizione di “edile” comprende:
- Lavori elencati nell’allegato X del D.Lgs. 81/2008, che include lavori edili o di ingegneria civile in cantieri temporanei o mobili.
- Imprese soggette alla contrattazione collettiva edile, sia nazionale che territoriale, stipulata dalle associazioni di datori e lavoratori più rappresentative a livello nazionale.
La richiesta del DURC di congruità deve essere effettuata:
- Per i cantieri avviati dopo il 1 novembre 2021.
- Dal committente o dall’impresa principale affidataria al momento della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori, prima del pagamento del saldo finale.
La verifica è specifica per ogni singolo cantiere e riguarda esclusivamente l’impresa principale affidataria, ad eccezione dei cantieri per la ricostruzione post-terremoto del 2016, dove la verifica viene effettuata per ogni impresa coinvolta.
Ottenere il DURC di congruità
Il DURC di congruità, introdotto dal 1° novembre 2021, è una certificazione che attesta la regolarità dell’incidenza di manodopera nei cantieri edili. Inizialmente, le imprese dovevano fornire alla stazione appaltante il “codice univoco di congruità” e il “codice di autorizzazione” per il cantiere specifico.
Tuttavia, si è notato che molte stazioni appaltanti non erano a conoscenza dell’obbligo di verifica e molte imprese non trasmettevano i codici necessari al committente. A partire dal 1° marzo 2023,
Occorre richiedere direttamente il DURC di congruità alla Cassa Edile utilizzando il portale EdilConnect del CNCE. Questo cambiamento è stato fatto per semplificare il processo e assicurare che le stazioni appaltanti siano consapevoli del loro obbligo di verifica e che le imprese comunichino i codici necessari.
In cosa consiste la procedura di alert
A partire dal 1° marzo 2023, è stato introdotto un sistema di alert per supportare committenti e imprese nel rispetto dei requisiti di congruità della manodopera.
Dopo la presentazione della Denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa Edile, viene inviata una pec per informare che il progetto è soggetto a verifica e per ricordare l’acquisizione dei documenti necessari, come l’attestazione di congruità della manodopera all’ultimo SAL per i lavori pubblici e la verifica di congruità prima del saldo finale del committente per i lavori privati.
La “procedura di alert” è un sistema implementato per assicurare la congruità della manodopera nei cantieri. Ecco come avviene il processo:
- Ricezione della DNL: La Cassa Edile, ricevuta la Denuncia Nuovo Lavoro (DNL), invia una PEC al committente per informarlo che il cantiere è soggetto a verifica di congruità.
- Comunicazioni Mensili: Ogni mese, fino al completamento dei lavori e precisamente il terzo giorno del mese, la Cassa Edile aggiorna il committente sull’andamento della congruità tramite PEC.
- Alert Pre-Conclusione: Venti giorni prima della data prevista per il termine dei lavori, viene inviata un’ulteriore PEC per ricordare al committente la necessità del DURC di congruità per l’ultimo SAL.
- Assenza di Sanzioni: Se gli alert indicano che il cantiere non è regolare, non sono previste sanzioni per il committente fino a questo punto.
- Richiesta del DURC di Congruità: Al termine dei lavori, l’impresa deve richiedere il DURC di congruità alla Cassa Edile e trasmetterlo al committente.
- Consegna dei Codici: Se l’impresa non richiede il DURC ma il cantiere è regolare, la Cassa Edile invia un alert all’impresa e alla stazione appaltante con il “Codice Univoco di Congruità” (CUC) e il “codice di autorizzazione”, che la stazione appaltante utilizzerà per verificare l’attestazione di congruità.
Cantiere non conforme
Se il cantiere non risultasse conforme alle normative, entro il primo giorno lavorativo del mese successivo alla scadenza della denuncia prevista per il mese di chiusura del cantiere (ad esempio, se la chiusura è il 16 aprile, sarà il 1° giugno), la Cassa Edile invierà una ulteriore comunicazione tramite PEC al committente e all’impresa, avvisandoli che l’opera non risulta conforme e che il DURC di congruità non potrà essere emesso. Nella comunicazione via PEC verrà chiarito al committente che non sarà possibile procedere con il pagamento del saldo finale.
È bene ricordare che In presenza di discrepanze nei dati, le Casse Edili richiedono alle imprese di regolarizzare la situazione entro 15 giorni. Se la differenza è inferiore al 5% dell’incidenza della manodopera prevista, l’attestazione di congruità può essere concessa previa giustificazione da parte del direttore dei lavori.
Cosa succede per i cantieri conclusi prima del 1° marzo 2023
Per i cantieri iniziati dopo il 1° novembre 2021 e terminati entro il 28 febbraio 2023, la procedura di alert non è necessaria e, di conseguenza, non verranno inviate le comunicazioni descritte precedentemente.
Al termine dei lavori, l’impresa deve comunque fornire al committente il DURC di congruità. Questo può essere ottenuto inviando alla Cassa Edile un’autocertificazione, sulla base della quale verrà rilasciato il DURC.
Nel caso in cui l’impresa non provveda a questo passaggio, il committente dovrà richiedere direttamente alla Cassa Edile i codici menzionati in precedenza per verificare la regolarità del cantiere.
Quando l’impresa non è in regola
Se un’impresa non rispetta i requisiti di congruità alla chiusura del cantiere, viene presunta irregolare. La Cassa Edile darà all’impresa 15 giorni per regolarizzare la situazione, pagando la differenza necessaria per soddisfare la quota di manodopera richiesta. In caso contrario, l’impresa verrà inserita nell’elenco nazionale delle imprese non regolari (BNI).
Il DURC tradizionale conferma la regolarità contributiva verso INPS-INAIL e Cassa Edile. Se un’impresa è elencata nel BNI, il suo DURC sarà irregolare, impedendo il pagamento del saldo finale e influenzando negativamente la regolarità contributiva dell’impresa verso tutti, non solo il committente del cantiere specifico. Se l’impresa non paga la differenza, chi deve soldi all’impresa non potrà effettuare pagamenti e dovrà attivare un intervento sostitutivo. Tuttavia, se la discrepanza è inferiore al 5%, la congruità può essere comunque attestata se giustificata dal direttore dei lavori.
Riguardo alle preoccupazioni espresse, la nuova normativa potrebbe sembrare un ulteriore onere burocratico, ma potrebbe anche servire a contrastare il lavoro non dichiarato. Potrebbe anche portare le imprese a dichiarare un numero di lavoratori conforme alle nuove soglie presuntive, anche se questo significa dichiarare meno lavoratori rispetto al passato.
Le FAQ del CNCE
La CNCE ha recentemente aggiornato le FAQ riguardanti il DURC di congruità della manodopera edilizia, con particolare attenzione alle domande n.3 e n.4. Queste ultime chiariscono che i costi per il noleggio dei ponteggi e per il conferimento a impianto autorizzato non influenzano il calcolo del costo dei lavori edili ai fini del DURC di congruità.
Il DURC di congruità, introdotto con il decreto n.143/2021, verifica che la manodopera impiegata nei lavori edili rispetti certi standard di congruità, come stabilito dall’articolo 8, comma 10-bis, del DL 76/2020 e dall’accordo collettivo del settore edile del 10 settembre 2020. La Cassa Edile/Edilcassa competente rilascia l’attestazione di congruità entro 10 giorni dalla richiesta.
Se la congruità non è riscontrata, è previsto un meccanismo di regolarizzazione. In assenza di regolarizzazione, l’esito negativo influisce sulle verifiche di regolarità contributiva e sul rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.
Per i lavori pubblici, la congruità deve essere dimostrata prima del saldo finale dei lavori, mentre per i lavori privati, prima dell’erogazione del saldo finale. Inoltre, il costo del lavoro degli operatori archeologici o addetti al restauro può giustificare la congruità se esibito tramite cedolino paga.
Regolarizzazione della congruità della manodopera
La Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili ha elaborato le FAQ per guidare le imprese nella regolarizzazione.
Le FAQ, pubblicate il 2 maggio 2024, forniscono dettagliate istruzioni su come procedere. Ad esempio, se al termine dei lavori non si è richiesto il Durc di congruità e il cantiere risulta non conforme, il sistema invierà automaticamente un piano di regolarizzazione il primo giorno del mese successivo alla chiusura dei lavori, con l’invito a sanare la situazione entro 15 giorni.
Per ottenere il Durc di congruità, l’impresa deve versare le somme indicate nel piano, equivalenti alla manodopera non impiegata ma necessaria. Se l’impresa non adempie a tale obbligo nei tempi stabiliti, verrà inserita nella Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI), influenzando negativamente i futuri controlli sulla regolarità contributiva e potenzialmente pregiudicando l’ottenimento del Durc online.
Per acquisire il Durc di congruità in questa situazione, l’azienda deve procedere con la richiesta di una nuova certificazione e saldare gli importi richiesti dal piano di regolarizzazione in un’unica soluzione, poiché non è prevista la possibilità di effettuare pagamenti rateali.
Inoltre, per quanto riguarda la verifica della congruità, non si considerano le somme accumulate a causa di pagamenti in ritardo né quelle impiegate nelle operazioni di recupero crediti intraprese dalla Cassa Edile.